Nell’affrontare un caso di malasanità è assolutamente corretto chiedersi quali siano i tempi, oltre che le modalità, per procedere in sede civile e/o penale al fine di accertare le responsabilità del danno subito. È altrettanto naturale voler ottenere un giusto risarcimento in seguito ai danni subiti per errore medico e quindi voler conoscere i tempi di prescrizione entro i quali far valere i propri diritti. Approfondiamo l’argomento per capire quali sono i termini oltre i quali l’azione di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria risulta preclusa.
Risarcimento danni per errore medico: prescrizione
L’azione legale finalizzata ad ottenere un risarcimento danni in seguito ad un errore subito in ambito sanitario può vedere coinvolto sia direttamente il medico, al quale si ritiene di imputare la responsabilità dell’evento, sia la struttura ospedaliera nella quale l’evento si è verificato. L’articolo 7 della legge Gelli–Bianco distingue esplicitamente queste due forme di responsabilità, con alcune conseguenze sui termini di prescrizione, oltre che sull’onere della prova (per approfondire: Le linee guida della responsabilità medica).
Per quanto riguarda la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, questa è tenuta a rispondere delle condotte dolose o colpose dei professionisti che vi operano ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice Civile. Siamo precisamente in tema di responsabilità contrattuale ed il termine per la prescrizione è fissato in 10 anni. Nell’ambito della responsabilità di natura contrattuale, spetta alla struttura l’onere di dimostrare l’inevitabilità dei danni riportati dal paziente.
Se l’azione risarcitoria viene rivolta direttamente nei confronti del medico (o altro professionista sanitario) si verte in tema di responsabilità extra-contrattuale. Vale in questo caso l’articolo 2043 del Codice Civile ed i tempi di prescrizione si riducono a 5 anni. In questa ipotesi, spetta al paziente dimostrare, non solo il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso, bensì anche la colpa del sanitario intervenuto.
Risarcimento danni per errore medico: decorrenza
Chiariti i tempi di decadenza del diritto del danneggiato (prescrizione quinquennale o decennale a seconda del soggetto contro cui si procede), restano da definire i termini di decorrenza della prescrizione, ovvero a partire da quando debba intendersi che il paziente possa far valere i propri diritti.
In base all’articolo 2935 del Codice Civile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questa indicazione, applicata a un errore medico come ad altri tipi di danni riportati in ambito ospedaliero-sanitario, richiede alcuni distinguo. Un errore, un’azione eseguita con imperizia o altre mancanze che vedano coinvolti salute e benessere psico-fisico del paziente possono infatti manifestarsi in tutta la loro chiarezza nell’immediato, entro un breve lasso di tempo, ma anche, in alcuni casi particolari, a distanza di mesi e persino di anni. Si è espressa in questa direzione esplicitamente, e in più casi, la Corte di Cassazione, in particolare facendo riferimento alle vittime di trasfusioni di sangue infetto.
In linea generale ed esemplificativa, dunque, si può giungere all’assunto che il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario.
Nel caso in cui si chieda un risarcimento danni per un errore medico che ha portato alla morte del paziente, è necessario operare una distinzione, rispetto ai termini di prescrizione:
- la richiesta viene avanzata dai congiunti (eredi) al fine di ottenere i danni patiti dalla vittima e trasmissibili agli eredi: il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni a partire dal decesso;
- la richiesta viene avanzata dai congiunti al fine di ottenere i danni patiti dai medesimi in proprio per la perdita del rapporto parentale: il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni a partire dal decesso.