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Danni da infezione nosocomiale – Decesso del paziente

 

La Sig.ra B.M.T. veniva ricoverato presso Struttura sanitaria ed ivi sottoposta ad intervento chirurgico di ernioplastica con protesi in rete. Il giorno successivo veniva dimessa con terapia domiciliare. Trascorsi pochi giorni, la Sig.ra B.M.T. veniva trasportata in P.S. per perdita di materiale siero-ematico dalla ferita chirurgica. Dopo i primi trattamenti, veniva nuovamente inviata a domicilio con terapia.

Trascorsi ulteriori tre giorni, la paziente, era ancora una volta costretta a ricorrere al P.S. per deiscenza ed infezione della ferita chirurgica, quindi veniva nuovamente ricoverata e sottoposta ad intervento d’urgenza per flemmone della cute e sottocute con rimozione della protesi infetta. Il decorso post-operatorio era caratterizzato da un grave stato settico generalizzato che richiedeva ulteriore intervento chirurgico per evacuazione dell’ematoma infetto.

Il processo infettivo risultava poi ormai irreversibile con ulteriore aggravamento delle condizioni della paziente che giungeva in breve tempo al decesso per shock settico.

Risarcimento danni per malasanità agli eredi della vittima

L’Avv. Giuseppe Scaramuzzo, su incarico degli eredi di B.M.T., a seguito del parere medico legale degli specialisti di propria fiducia, instaurava, preventivamente, ricorso al fine di ottenere la nomina di un Collegio di medici specialisti che accertasse la responsabilità dei sanitari intervenuti.

Il Collegio di C.T.U. designato dal Tribunale di Milano, riconosceva la responsabilità della Struttura sanitaria e dei sanitari intervenuti presso la medesima, non solo per l’insufficiente sanificazione dei locali, posta la natura nosocomiale dell’infezione residuata alla paziente, bensì anche per l’imprudente e negligente approccio assistenziale e terapeutico del caso clinico. In conclusione, i CC.TT.UU. del Tribunale di Milano addebitavano la causa del decesso di B.M.T. a colpa della Struttura e dei sanitari della stessa.  

Tribunale di Milano – Sent. n. 2754/2020

A seguito del giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo, l’Avv. Giuseppe Scaramuzzo instaurava il giudizio di merito che si concludeva con la condanna della Struttura ad un elevatissimo risarcimento del danno in favore degli eredi di B.M.T., sia a titolo successorio per il ristoro del danno patito dalla de cuius in vita, sia a titolo proprio per il ristoro del danno dai medesimi patito per la perdita del proprio congiunto.

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