L’accertamento tecnico preventivo in caso di malasanità

L'accertamento tecnico preventivo in caso di malasanità

Visto l’alto numero di casi di malasanità che continua a registrarsi dal nord al sud del Paese, nel tempo sono state adottate numerose misure dal punto di vista medico e legale. Tra queste, bisogna annoverare il sempre più frequente ricorso, in ambito di responsabilità sanitaria, all’accertamento tecnico preventivo (ATP). Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio e come si procede.

Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo in ambito di responsabilità sanitaria?

L’accertamento tecnico preventivo, introdotto con l’articolo 696 bis c.p.c., è un procedimento giudiziale di natura speciale non cautelare che consente un’istruzione preventiva, ossia che precede l’eventuale fase giudiziale di merito. Tale procedimento ha avuto sempre maggiore applicazione nell’ordinamento giudiziario e, particolarmente, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017 (cd. Gelli/Bianco), in ambito di responsabilità sanitaria. Con l’instaurazione dell’ATP (ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.), il Presidente del Tribunale nomina un Collegio di consulenti tecnici d’ufficio (CTU), che ha l’incarico di svolgere un’indagine sul caso, per evidenziare gli eventuali profili di responsabilità sanitaria e tentare la conciliazione tra le parti.

Scopo dell’ATP, tra gli altri, è quindi anche quello di snellire il carico di contenzioso presso i Tribunali, favorendo un più rapido accordo tra le parti.

L’accertamento tecnico preventivo in ambito di responsabilità sanitaria, dunque, permette una risoluzione della vertenza in modo più rapido e meno gravoso, sia in termini di tempo sia in termini di spese di giustizia.

Accertamento tecnico preventivo o mediazione?

È importante sottolineare che, nell’ambito della malasanità, un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti è sempre obbligatorio quale condizione di procedibilità del giudizio di merito. Le parti possono, in alternativa, decidere se ricorrere all’accertamento tecnico preventivo o alla mediazione. I due procedimenti, sono sostanzialmente diversi:

  • l’ATP va instaurato innanzi al Giudice, mentre la mediazione si instaura dinanzi a un mediatore autorizzato;
  • nell’ATP, le parti evocate in giudizio sono interessate a partecipare al contraddittorio tra loro, posta la opponibilità dell’istruttoria espletata anche nei confronti delle parti assenti (contumaci), purché regolarmente e ritualmente evocate; nella mediazione, viceversa, la parte chiamata può non comparire alla data fissata per la mediazione, con il risultato che verrà semplicemente emesso (dal mediatore) un verbale negativo di conciliazione per assenza di una delle parti. È vero che la normativa in materia prevede l’applicazione di sanzioni per la parte non comparsa in mediazione senza giustificato motivo, ma nella realtà dei fatti tali sanzioni non vengono mai erogate;
  • l’ATP, dunque, ha una duplice finalità: istruire preventivamente il giudizio e tentare rapidamente la conciliazione della vertenza su proposta formulata direttamente dal Collegio medico di CTU. Risulta evidente, quindi, come l’ATP rappresenti una procedura di maggior garanzia e tutela per il danneggiato.

L’importanza del ruolo dell’esperto super partes

Nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo per malasanità, il CTU svolge un ruolo fondamentale. La perizia tecnica del CTU, infatti, posto che caratterizzata da terzietà (super partes), potrà far piena luce sull’accaduto e, inoltre, in caso di mancata conciliazione tra le parti, potrà essere utilizzata ai fini istruttori nell’eventuale successivo giudizio di merito. 

Il Collegio di CTU, nella fattispecie trattata (responsabilità sanitaria), è composto da uno specialista medico legale, nonché da altri specialisti di branca secondo il caso sanitario di cui si verte (infettivologo, neonatologo, ginecologo, ortopedico, ecc.). 

Procedimento di accertamento tecnico preventivo

Il procedimento di ATP è molto semplice: 

  • l’avvocato incaricato redige l’atto (ricorso) che va depositato presso il Tribunale competente per territorio; 
  • il Giudice designato, con decreto, fisserà l’udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé e i termini per la notificazione del ricorso alle parti che il ricorrente avrà indicato;
  • in caso di accoglimento del ricorso, il Giudice designato nominerà un Collegio di consulenti medici d’ufficio (scelti da apposito albo presso la cancelleria deputata); 
  • il Collegio di CTU designato, dopo aver accettato l’incarico, programmerà lo svolgimento delle operazioni peritali;
  • il Collegio di CTU, quindi, prima di redigere la propria relazione, tenterà la conciliazione tra le parti;
  • in caso di mancato ingresso della conciliazione tra le parti, il Collegio di CTU redigerà una relazione medico legale in bozza, che inoltrerà alle parti affinché possano eventualmente formulare osservazioni sulla stessa. In seguito, redigerà la relazione medico legale definitiva che verrà depositata agli atti processuali;
  • la relazione così espletata assumerà (in via eccezionale in ambito di responsabilità sanitaria) valore di prova legale, da poter utilizzare nell’eventuale (in caso di mancata conciliazione) successivo giudizio di merito.

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